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Proposizione 8  

Soddisfare le Esigenze delle Persone con Mobilità Ridotta (PRM).

Introduzione

L’obiettivo di questo documento consiste nel migliorare l’accessibilità ai viaggi aerei delle persone con mobilità ridotta, assicurando che le loro esigenze vengano comprese e soddisfatte nel rispetto della sicurezza e della loro dignità. Il documento si rivolge alle compagnie aeree che forniscono servizi e strutture presso gli aeroporti e a bordo degli aerei e costituisce la base su cui preparare uno o più Codici Professionali volontari. Nell’elaborare questi Codici occorre tener conto del Documento 30 (Sezione 5) della European Civil Aviation Conference (ECAC) e dell’Allegato 9 della ICAO - International Civil Aviation Organisation. Questi documenti contengono informazioni tecniche e sono stati elaborati, dopo aver consultato operatori del settore delle compagnie aeree, da agenzie governative impegnate nella definizione di norme e pratiche raccomandate.

Definizione

Per “persona con mobilità ridotta” (PRM) si intende una qualsiasi persona la cui capacità di movimento è limitata a causa di disfunzioni fisiche (sensoriali o locomotorie), di disturbi mentali, dell’età o di altre cause che rendono difficoltoso l’utilizzo di un mezzo di trasporto e le cui condizioni necessitano quindi di particolare attenzione nonché di un adattamento dei servizi offerti a tutti i passeggeri in base alle esigenze specifiche di quella persona. 

Presupposti di Base

1. Le PRM hanno lo stesso diritto alla libertà di movimento e di scelta degli altri cittadini. Questo vale per i viaggi aerei così come per tutti gli altri ambiti della vita.

2. Le compagnie aeree, gli aeroporti e i relativi fornitori di servizi hanno la responsabilità di soddisfare le esigenze delle PRM. Queste ultime sono tenute a comunicare per tempo le proprie esigenze agli opportuni canali.

3. Occorre fornire le dovute informazioni per consentire alle PRM di programmare e compiere il loro viaggio.

4. Il costo relativo alla fornitura dei servizi atti a soddisfare le esigenze delle PRM non deve essere trasmesso direttamente alle PRM.

5. L’invalidità non dovrebbe essere considerata come una malattia, pertanto alle PRM non deve essere chiesto di rilasciare dichiarazioni di natura medica sulle proprie condizioni come prerequisito per poter sostenere un viaggio.

6. Per questioni riguardanti le PRM verranno consultate organizzazioni che le rappresentano.

7. Il personale riceverà una formazione adeguata per comprendere e soddisfare le esigenze delle PRM.

8. I controlli di sicurezza e di altro tipo dovrebbero essere effettuati in modo da rispettare la dignità delle PRM.

9. Le PRM devono essere messe nelle condizioni di poter essere il più possibile indipendenti.

 

Prassi delle Compagnie Aeree

Nessun vettore rifiuterà una PRM a bordo, salvo che questa non possa essere trasportata in modo sicuro o che non possa essere fisicamente sistemata sull’aereo. Quando viene negato il trasporto di una PRM, i vettori ne spiegano chiaramente ed espressamente i motivi.

Quando una PRM dichiara di essere autonoma (autosufficiente e in grado di soddisfare da sé le proprie esigenze fisiche durante il volo), la compagnia aerea dovrebbe accettare questa dichiarazione. In presenza di una tale dichiarazione, la compagnia non avrebbe alcun obbligo di fornire assistenza a bordo contrastante con i requisiti sanitari, di sicurezza o igienici. Le compagnie aeree attueranno soluzioni tecniche ed operative per migliorare l’accesso e le strutture sugli aerei di ogni dimensione, soprattutto durante i principali interventi di ammodernamento.

Nei casi in cui non è possibile offrire una tratta diretta ad una PRM (ad esempio perché l’aereo è troppo piccolo), le compagnie aeree cercheranno di proporre un’alternativa accettabile.

Indipendentemente dalle dimensioni dell’aeroporto e dell’aereo, le procedure di imbarco e sbarco dovrebbero rispettare la dignità delle PRM.

Laddove gli spazi lo consentono, le compagnie aeree metteranno a disposizione a bordo attrezzature e strutture tali da consentire alle PRM di agire in autonomia, nel rispetto dei criteri di salute, sicurezza ed igiene.

Le PRM avranno uguali possibilità di scelta dei posti a sedere, previo rispetto dei requisiti di sicurezza. Le compagnie aeree spiegheranno chiaramente ed espressamente i motivi per cui un determinato posto specificamente richiesto da una PRM non potrà essere assegnato a quest’ultima, qualora la richiesta non potesse essere soddisfatta per ragioni di sicurezza.

I Cani di Servizio Certificati saranno trasportati all’interno della cabina, conformemente ai regolamenti nazionali di importazione e ai regolamenti delle compagnie aeree. Il loro eventuale trasporto è gratuito.

Le PRM non dovranno pagare per il trasporto di ausili per la deambulazione o per altre attrezzature per disabili.

Le compagnie aeree devono adottare tutte le misure necessarie per evitare lo smarrimento o il danneggiamento di ausili per la deambulazione o di altre attrezzature per disabili. In caso di smarrimento o danneggiamento, le compagnie aeree provvederanno a soddisfare debitamente le esigenze di mobilità immediate del soggetto interessato.

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