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Diritti dei passeggeri

 

I. Informazioni su voli e prenotazioni

Quando un passeggero richiede informazioni su un volo o sulla relativa prenotazione attraverso un’agenzia di viaggi all’interno dell’Unione Europea ha il diritto di ricevere informazioni neutrali e precise.

Salvo diversa richiesta da parte del passeggero in questione, un agente di viaggio è tenuto a fornire a quest’ultimo le informazioni neutrali ottenute dal sistema di prenotazione computerizzato, in particolare riguardo alle varie opzioni disponibili per un determinato viaggio, secondo il seguente ordine di importanza:

  • voli non-stop,
  • voli con fermate intermedie ma senza cambio di aereo,
  • coincidenze aeree,
  • tutte le tariffe disponibili offerte da diverse compagnie aeree, secondo quanto mostrato dal sistema.

Un agente di viaggio deve consentire ai passeggeri che lo richiedono di accedere direttamente alle informazioni visualizzate dal sistema informatico, lasciando consultare il video oppure fornendo loro una stampa.

Se il biglietto viene prenotato attraverso un’agenzia di viaggi o direttamente da una compagnia aerea, queste ultime devono trasmettere al passeggero tutte le informazioni disponibili nel sistema informatico riguardo a:

  • identità del vettore aereo che effettivamente fornirà il servizio, se diverso dal vettore citato sul biglietto;
  • eventuale cambio di aereo durante il viaggio;
  • fermate durante il viaggio;
  • trasferimenti fra diversi aeroporti durante il viaggio.

II. Avviso sui diritti dei passeggeri in caso di prolungati ritardi o cancellazioni di voli o di negato imbarco

Questo avviso è necessario secondo la Regolamentazione EC 261/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'Unione Europea

Applicabilità

Sono valide le seguenti regole:

  • riguardo a voli in partenza da un aeroporto dell'UE e a voli operati dal un vettore della Comunità in partenza da un aeroporto di un Paese terzo verso un aeroporto all'interno dell'UE (a meno che non si siano ricevuti benefici o compensazioni e sia stata data assistenza nel Paese terzo);
  • a condizione che si sia in possesso di una prenotazione confermata sul volo in questione e ci si sia presentati al Check-in entro i tempi indicati;
  • riguardo a cancellazioni: nell'eventualità di un volo non operato che era stato programmato di operare e sul quale almeno un posto era stato prenotato;
  • solo per i passeggeri che viaggiano ad una tariffa disponibile direttamente o indirettamente al pubblico, o con biglietti emessi da un programma frequent flyer o da altro programma commerciale;
  • noi siamo il vettore che opera il volo.

Ritardo

Quando ci aspettiamo ragionevolmente che un volo venga ritardato oltre il suo orario previsto di partenza:

(a) per due o più ore in caso di voli della lunghezza di 1500 km o meno; o

(b) per tre o più ore in caso di voli della lunghezza tra 1500 e 3500 km; o

(c) per quattro o più ore in caso di tutti i voli della lunghezza di oltre 3500 km.

Le offriremo gratuitamente:

  • pasti e rinfreschi in misura ragionevole correlata all'attesa; e
  • la possibilità di contattare la Sua area di destinazione via messaggi telex o fax, telelefono o e-mail.
  • Quando l'orario di partenza ragionevolmente previsto è almeno il giorno successivo quello della partenza inzialmente annunciato, in aggiunta all'assistenza sopra menzionata, Le offriremo, a seconda della disponibilità in loco:
  • pernottamento in albergo nel caso in cui soste non previste di una o più notti si rendano necessarie, e
  • il trasporto tra l'aeroporto e l'albergo.

Quando il ritardo è di almeno cinque ore e Lei decida di non viaggiare sul volo in ritardo, Le offriremo:

il rimborso dell'intero costo del Suo biglietto, al prezzo a cui è stato acquistato, per la parte o le parti per non utilizzate e per la parte o le parti già effettuate nel caso il volo non servà più per lo scopo originario del viaggio.

 

Cancellazioni di voli

Se il Suo volo viene cancellato, Le offriremo la seguente assistenza:

I. Una delle seguenti scelte:

(a) rimborso dell'intero costo del Suo biglietto, al prezzo a cui è stato acquistato, per la parte o le parti per non utilizzate e per la parte o le parti già effettuate nel caso il volo non servà più per lo scopo originario del viaggio; o

(b) riprotezione, in condizioni similari di trasporto, per la Sua destinazione finale, alla prima opportunità; o

(c) riprotezione, in condizioni similari di trasporto, per la Sua destinazione finale in una data successiva di Sua scelta, a secondo della disponiblità dei posti.

II. In aggiunta, Le offriremo gratuitamente:

  • pasti e rinfreschi in misura ragionevolmente correlata al tempo di attesa; e
  • la possibilità di contattare la Sua area di destinazione tramite messaggi telex o fax, telefono o e-mail.

III. Nel caso di una riprotezione collegata al Suo volo cancellato, se ragionevolmente la partenza prevista del nuovo volo è almeno il giorno successivo alla partenza inizialmente programmata per il volo cancellato, Le offriremo:

  • il pernottamente in albergo nel caso in cui una sosta non prevista di una o più notti si renda necessaria e
  • il trasporto tra l'aeroporto e l'albergo.

IV. Tranne nel caso in cui:

> Lei era stato informato della cancellazione almeno due settimane prima l'orario di partenza previsto; o

> Lei era stato informato della cancellazione tra due settimane e sette giorni prima dell'orario di partenza previsto e Le era stata offerta una riprotezione che Le permetta di partire massimo due ore prima dell'orario di partenza previsto e arrivare alla Sua destinazione finale meno di quattro ore dopo l'orario di arrivo programmato: o

> Lei era stato informato della cancellazione meno di sette giorni prima della partenza programmata e Le era stata offerta una riprotezione che Le permetta di partire massimo un'ora prima dell'orario di partenza previsto e arrivare alla Sua destinazione finale meno di due ore dopo l'orario di arrivo programmato.

> se possiamo provare che la cancellazione è stata causata da circostanze straordinarie che non potevano essere evitate se tutte le regionevoli precauzioni fossero state prese, Lei ha il diritto di ricevare una compensazione che ammonta a:

(a) EUR 250 per tutti i voli fino a 1500 chilometri;
(b) EUR 400 per tutti i voli tra 1500 e 3500 chilometri;
(c) EUR 600 per tutti i voli superiori a 3500 chilometri;

Questi importi vengono ridotti del 50% nel caso in cui venga offerta una riprotezione che parta non più tardi delle tempistiche illustrate sopra nel paragarafo intitolato "Ritardo".

Imbarco negato a causa di overbooking

L'imbarco negato è il rifiuto da parte del vettore di trasportare un passeggero su un volo, anche se il passeggero si è presentato per l'imbarco secondo le condizioni sopra menzionate sotto il titolo Applicabilità, a meno che ci siano ragionevoli motivi per negare l'imbarco, come ragioni di salute, sicurezza o documento di viaggio non validi.

prima di negare l'imbarco per un volo cerchiamo volontari che cedano la loro prenotazione, in cambio di benefici a condizioni da concordare.

Se non si presenta un numero sufficiente di volontari, e noi Le neghiamo l'imbarco contro la Sua volontà, Le forniremo un compenso:

(a) EUR 250 per tutti i voli di 1500 km o meno;

(b) EUR 400 per tutti i voli tra 1500 e 3500 km;

(c) EUR 600 per tutti i voli superiori a 3500 km.

Quando Le viene offerta una riprotezione su un volo alternativo e l'orario di arrivo del volo di riprotezione non supera l'orario di arrivo programmato del volo inzialmente prenotato come sopra descritto nella sezione "Ritardo", il compenso viene ridotto del 50%.

Nel calcolare la distanza, la base sarà l'ultima destinazione alla quale il negato imbarco ritarderà il Suo arrivo oltre l'orario previsto. Le distanze saranno determinate con il metodo della rotta del grande circolo.

In aggiunta Le offriremo:

I. Una scelta tra:

(a) rimborso dell'intero costo del Suo biglietto, al prezzo a cui è stato acquistato, per la parte o le parti per non utilizzate e per la parte o le parti già effettuate nel caso il volo non servà più per lo scopo originario del viaggio; o

(b) riprotezione, in condizioni similari di trasporto, per la Sua destinazione finale, alla prima opportunità; o

(c) riprotezione, in condizioni similari di trasporto, per la Sua destinazione finale in una data successiva di Sua scelta, a secondo della disponiblità dei posti.

II. In aggiunta, Le offriremo gratuitamente:

  • pasti e rinfreschi in misura ragionevolmente correlata al tempo di attesa; e
  • il pernottamente in albergo nel caso in cui una sosta non prevista di una o più notti si renda necessaria e
  • il trasporto tra l'aeroporto e l'albergo, e
  • la possibilità di contattare la Sua area di destinazione tramite messaggi telex o fax, telefono o e-mail.

Downgrading

Se Le assegnamo un posto in una classe di viaggio inferiore a quella per cui il biglietto era stato acquistato Lei ha il diritto al rimborso di una certa percentuale della tariffa pagata per il relativo segmento di viaggio. Questo diritto non è applicabile a coloro che viaggiano in una classe di viaggio inferiore per propria scelta.

Le offriremo una somma forfettaria, determinata in base alla lunghezza del volo. nel caso Lei non accetti quest'offerta potrà trasmettere il Suo biglietto per il calcolo esatto al nostro ufficio rimborsi. La preghiamo di contattare il nostro ufficio più vicino.
 
Informazione obbligatoria secondo l'articolo 16 del Regolamento (EC) 261/2004
In caso di reclami riguardo all'applicazione di questo regolamento i consumatori devono rivolgersi a:
Ministero Austriaco Federale per la Sicurezza Sociale, le Generazioni e il Consumo
E-mail: fluggastrechte@bmvit.gv.at
Tel: +43 1 71100/2519, Lunedì-Venerdì dalle 10.00 alle 12.00 
Fax: +43 1 7189470/2302

III. Risarcimento in caso di incidente

I passeggeri che viaggiano con una compagnia aerea dell’Unione Europea riceveranno un risarcimento completo in caso di incidente, indipendentemente dal luogo in cui esso si verifica, e, se necessario, riceveranno anche degli acconti per poter far fronte ad eventuali difficoltà economiche immediate.

  • Le compagnie aeree dell’Unione Europea non sono soggette ad alcun limite massimo per i risarcimenti in caso di  decesso, ferimento o danno fisico di altro tipo a scapito di un passeggero. In altre parole, le richieste di risarcimento non sono vincolate da limiti massimi.
  • Al fine di aiutare a far fronte alle difficoltà economiche immediate, la compagnia aerea dovrà effettuare un pagamento anticipato entro e non oltre 15 giorni dall’identificazione della persona avente diritto al risarcimento. In caso di decesso, questo pagamento anticipato non potrà essere inferiore a 16.000 diritti speciali di prelievo (EURO 20.000 circa) per passeggero in caso di morte.
  • Per favorire una rapida risoluzione delle richieste di minore entità – fino a 100.000 diritti speciali di prelievo (EURO 130.000 circa), le compagnie aeree dell’Unione Europea possono limitare o escludere la propria responsabilità solo se il danno è stato causato (completamente o in parte) da una negligenza da parte della persona ferita o deceduta.

IV. Viaggio aereo facente parte di un pacchetto turistico

I passeggeri che compiono un volo in quanto parte integrante di un pacchetto turistico (tour o vacanza) acquistato all’interno dell’Unione Europea devono ricevere informazioni precise sul viaggio da parte dell’organizzatore. Godono inoltre di indiscussi diritti relativamente all’adempimento del contratto.

  • Il catalogo, fra le altre cose, deve definire in modo chiaro e preciso la destinazione, l’itinerario e i mezzi di trasporto che verranno utilizzati durante la vacanza. Le informazioni ivi contenute sono vincolanti per l’organizzatore.
  • Prima della partenza, l’organizzatore deve comunicare in forma scritta gli orari e i luoghi in cui avverranno le fermate intermedie e i trasporti di collegamento.
  • Il cliente ha il diritto di cedere la sua prenotazione ad un’altra persona.
  • Il prezzo convenuto nel contratto non può essere modificato, salvo che le condizioni prevedano espressamente questa possibilità.
  • L’organizzatore è responsabile di eventuali inadempimenti rispetto ai termini contrattuali; pertanto, di norma, eventuali problemi legati ad un volo facente parte di un tour o di una vacanza dovrebbero essere esposti direttamente all’organizzatore. Quest’ultimo tratterà con la compagnia aerea per conto del passeggero.

V. Altri diritti

Il trasporto aereo è soggetto ad un contratto che comporta alcuni diritti per i passeggeri. È possibile chiederne una copia alla compagnia aerea o alla propria agenzia di viaggi.

Conformemente agli accordi internazionali, una compagnia aerea è responsabile dei danni causati da eventuali ritardi, salvo nei casi in cui riesca a dimostrare di aver fatto tutto quanto ragionevolmente possibile per evitare il danno o di essere stata impossibilitata a farlo. È inoltre responsabile dello smarrimento o del danneggiamento dei bagagli. È possibile chiedere informazioni a riguardo alla propria compagnia aerea o agenzia di viaggi.

Far valere i diritti dei passeggeri

I diritti dei passeggeri sopra citati vengono stabiliti o direttamente dalla legislazione dell’UE, o da leggi nazionali che implementano le direttive UE. Pertanto, devono essere rispettati dalle compagnie aeree, dalle agenzie di viaggi, dai tour operator e da tutte le altre imprese coinvolte nella fornitura di servizi di trasporto aereo.

  • La prima cosa che un passeggero dovrebbe fare è contattare la compagnia aerea o l’organizzatore della vacanza.
  • Se un passeggero ha la sensazione che non sia stata rispettata la legge, dovrebbe contattare l’ente nazionale del proprio paese responsabile del trasporto aereo o della tutela dei consumatori.
  • Se un passeggero ha subito danni a causa del mancato rispetto di una legge comunitaria, può intraprendere una causa legale privata presso un tribunale nazionale.
  • Anche le organizzazioni di consumatori e passeggeri possono fornire consulenza o assistenza.
  • Un passeggero può informare anche il Direttorato Generale per l'Energia e il Trasporto della Commissione Europea  riguardo agli avvenimenti successivi alla sua rivendicazione (Rue de la Loi/Wetstraat 200, B-1049 Brussels, fax (32-2) 299 10 15, e-mail: tren-aprights@cec.eu.int).
Per ulteriori informazioni Vi invitiamo a prendere visione della Carta dei Diritti del Passeggero sul sito dell'ENAC.
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